Il diritto internazionale e la nostra Costituzione

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Premessa

Com’è noto, la funzione del diritto è quella di porre i principi e le regole che devono consentire, in un determinato periodo storico, la convivenza di un gruppo sociale e il pieno sviluppo dei suoi componenti, il che è fondamentale sia sul piano nazionale che su quello internazionale.

Infatti, a tutti i livelli (e quindi anche nell’ambito dei rapporti tra gli Stati), il comportamento di chi si autolegittima al di sopra delle regole e fa valere la propria forza non può che minare il pacifico “stare insieme” all’interno di una comunità innescando, spesso, una reazione “a catena” dalle conseguenze non facilmente prevedibili.

È sul diritto internazionale, del quale in questi giorni molto si discute, e in particolare sul rilievo che esso ha in Costituzione, che si vuole appuntare l’attenzione in questa sede.

Il rilievo costituzionale del diritto internazionale

Non si intende entrare qui nella disputa che, oggi più di prima, coinvolge gli studiosi e cioè se quello internazionale possa essere considerato, effettivamente, vero e proprio diritto; si vuole, piuttosto, cercare di indossare le “lenti” della Costituzione e provare a esporre, in estrema sintesi, come la nostra “fonte delle fonti” vede l’insieme di principi e regole che, appunto a livello internazionale, disciplinano i rapporti tra gli Stati.

Le previsioni costituzionali che vengono variamente in rilievo  in aggiunta alla “coppia assiologica fondamentale” (A. Ruggeri in vari scritti) rappresentata dagli artt. 2 e 3 – sono gli artt. 10, 11, 26, 35, 72, 75, 80, 87, 117, 120, dove la presenza del diritto internazionale (nella forma di trattati, accordi, convenzioni, obblighi) è talmente significativa da far concludere che sottovalutarne o, addirittura, non riconoscerne la rilevanza si tradurrebbe nella incompiuta attuazione della Costituzione

Qualche parola in più sembra opportuna sugli artt. 10, 11 e 117, I comma.

La prima delle tre previsioni ora richiamate prevede il c.d. “adattamento automatico” alle consuetudini internazionali (ci si riferisce, in questo caso, a regole non scritte); lo Stato, infatti, è chiamato a conformarsi alle “norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”; in aggiunta a ciò, si può anche ricordare che l’articolo in parola rinvia alle norme e ai trattati internazionali per disciplinare la “condizione giuridica dello straniero”.

L’art. 11 Cost., invece, noto ai più per il principio del ripudio della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, è da ricordare perché in esso si chiarisce che sono possibili limitazioni di sovranità al fine di assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni, “promuove[ndo] e favor[endo] le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Pensato dai costituenti in vista dell’adesione dell’Italia all’ONU (sorta nel 1945), tale articolo è stato utilizzato dalla Corte costituzionale anche per legittimare le limitazioni derivanti dal diritto dell’Unione europea. Non c’è dubbio, allora, che l’appartenenza ad organizzazioni internazionali possa comportare talune limitazioni alla sovranità, ammissibili – nel nostro caso – entro i (contro-)limiti (cfr. P. Barile) rappresentati dai principi fondamentali, come ha detto in molte occasioni la Corte costituzionale.

D’altra parte, la stessa stipula dei trattati internazionali, con gli obblighi e gli impegni che da essi derivano, comporta necessariamente alle parti contraenti taluni limiti alla propria sovranità. Non a caso, come si legge al I comma dell’art. 117 Cost., il legislatore statale e quello regionale sono chiamati a rispettare i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. I primi, in altre parole, sono quelli che derivano dal diritto dell’Unione europea; i secondi, invece, quelli che discendono, oltre che dal diritto internazionale consuetudinario, sopra richiamato, dai trattati internazionali (il c.d. “diritto internazionale pattizio”).

Pertanto, volendo generalizzare, occorre precisare che la sovranità è un elemento costitutivo degli Stati e, come tale, deve essere rispettata; tuttavia, essa può subire quelle (ragionevoli) limitazioni che derivano dallo “stare insieme”, dalla convivenza pacifica tra gli Stati. Infatti, una sovranità che fosse assoluta sarebbe una “prospettiva di guerra” nonché una “prospettiva che ha difficoltà a pensare il limite” (T. Greco, Critica della ragion bellica).

Dalla Costituzione alla prospettiva di un pacifico multilateralismo

Questi pochi cenni, sembrano sufficienti a mettere in chiaro come il diritto internazionale stesse “a cuore” ai padri fondatori e come esso, di conseguenza, trovi un importante fondamento e riconoscimento nella Costituzione italiana. In altre parole, la “fedeltà alla Repubblica” e l’osservanza della Costituzione e delle leggi (cfr. art. 54 Cost.) passano anche dal rispetto del diritto internazionale, al quale lo Stato – nelle sue varie componenti – è chiamato. Ragionando “a contrario”, non si può fare a meno di biasimare e stigmatizzare tutte le violazioni del diritto internazionale che si registrano all’interno o all’esterno del nostro Paese, chiunque ne fosse il responsabile.

Il vero problema che ostacola il multilateralismo, che è stato assai propugnato da papa Francesco anche nella Laudate Deum e che rappresenta l’unica via possibile per garantire la giustizia e la pace, è la tendenza di taluni leaders politici a perseguire solo i propri interessi individuali (e, al massimo, quelli del proprio Paese) e a credersi “padroni del mondo”, facendo leva sulla paura degli interlocutori, intimiditi dalle loro minacce.

Di fronte a questa situazione, non c’è dubbio che occorra ripensare le istituzioni internazionali, perché esse siano “più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate in maniera imparziale mediante accordi tra i governi nazionali e dotate del potere di sanzionare” (Francesco, Fratelli tutti, 172). In tal modo, si uscirebbe dalla diatriba relativa alla effettiva giuridicità delle norme internazionali.

Come ha osservato papa Francesco, “non c’è modo di risolvere i gravi problemi del mondo ragionando solo in termini di aiuto reciproco tra individui o piccoli gruppi” (Fratelli tutti, 126). Occorre prendere coscienza che senza regole condivise e rispettate gli uomini e le donne e, in genere, gli Stati non hanno possibilità di sviluppo e, direi, anche di sopravvivenza. Ragionare diversamente farebbe fare all’umanità intera una drammatica e fatale regressione della quale saremo chiamati a fare le spese sia noi (che ne saremmo responsabili) sia chi ci succederà (che al riguardo non avrà alcuna colpa).

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