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Fine di una norma sulla riammissione dei divorziati risposati ai sacramenti

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Papa Giovanni Paolo II nell’ormai lontano 1981 con l’Esortazione Apostolica Familiaris consortio (FC), al n.84, apriva le porte dei sacramenti ai divorziati risposati sotto la seguente condizione: «La riconciliazione nel sacramento della penitenza – che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico – può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell’Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l’indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, che quando l’uomo e la donna, per seri motivi – quali, ad esempio, l’educazione dei figli – non possono soddisfare l’obbligo della separazione, “assumono l’impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi” (Giovanni Paolo PP. II, Omelia per la chiusura del VI Sinodo dei Vescovi, 7 [25 Ottobre 1980])».

All’epoca questa poteva esser intesa come un’apertura importante, perché, sebbene sub condicione, consentiva la riammissione ai sacramenti dei divorziati risposati.

Tuttavia tale norma non teneva nella dovuta considerazione che l’intimità sessuale di una coppia non è un dato estrinseco all’edificazione di un sano rapporto familiare (specialmente nel caso specifico a cui la norma fa riferimento in merito alla presenza di figli avuti nel corso della nuova condizione familiare), ma, al contrario, “per legge naturale” ne è parte costituiva, anche laddove non sia possibile l’elevazione a sacramento di questa unione.

Nel 1993 la CEI, presieduta dal Card. Ruini, inseriva la norma nel Direttorio di Pastorale Familiare al n. 220: «Solo quando i divorziati risposati cessano di essere tali possono essere riammessi ai sacramenti. È necessario […] l’impegno per un tipo di convivenza che contempli l’astensione dagli atti propri dei coniugi. Infatti, “qualora la loro situazione non presenti una concreta reversibilità per l’età avanzata o la malattia di uno o di ambedue, la presenza di figli bisognosi di aiuto e di educazione o altri motivi analoghi, la Chiesa li ammette all’assoluzione sacramentale e alla Comunione eucaristica se, sinceramente pentiti, si impegnano ad interrompere la loro reciproca vita sessuale” (Pontificio consiglio per la famiglia, La pastorale dei divorziati risposati, n.28)».

Una prima mitigazione della norma viene realizzata nel 2007 da Papa Benedetto XVI che parla di “incoraggiamento” a vivere come fratello e sorella in Sacramentum caritatis, n. 29b: «Là dove non viene riconosciuta la nullità del vincolo matrimoniale e si danno condizioni oggettive che di fatto rendono la convivenza irreversibile, la Chiesa incoraggia questi fedeli a impegnarsi a vivere la loro relazione secondo le esigenze della legge di Dio, come amici, come fratello e sorella; così potranno riaccostarsi alla mensa eucaristica, con le attenzioni previste dalla provata prassi ecclesiale».

Amoris laetitia rileva con garbo l’incoerenza pratica di questa norma al n. 298 e all’attinente nota 329, che qui, per immediatezza di lettura, si riportano l’una di seguito all’altro: «I divorziati che vivono una nuova unione, per esempio, possono trovarsi in situazioni molto diverse […]. Una cosa è una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi figli, con provata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza dell’irregolarità della propria situazione e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove colpe. La Chiesa riconosce situazioni in cui “l’uomo e la donna, per seri motivi – quali, ad esempio, l’educazione dei figli – non possono soddisfare l’obbligo della separazione” (Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 84). In queste situazioni, molti, conoscendo e accettando la possibilità di convivere “come fratello e sorella” che la Chiesa offre loro, rilevano che, se mancano alcune espressioni di intimità, “non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venir compromesso il bene dei figli” (Gaudium et spes, 51)».

La norma di Familiaris Consortio 84 viene così confutata, perché non consente di realizzare il valore, cioè l’educazione dei figli, per cui invece era stata formulata e a testimone di questa situazione viene chiamata addirittura la Costituzione Pastorale Gaudium et spes del Concilio Vaticano II.

Appare così chiusa la singolare vicenda dell’astinenza sessuale come via per la riammissione all’Eucaristia dei divorziati risposati.

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