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70 anni di Costituzione. Prime riflessioni di carattere storico-ricostruttivo

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(È questo il primo post di una piccola serie, con la quale si intende appuntare l’attenzione sulla Carta costituzionale, a 70 anni dalla sua entrata in vigore.)


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Terracini firma la Costituzione, 1947

1° gennaio 1948-1° gennaio 2018, la Costituzione italiana, 70 anni fa, in questi giorni, era da poco entrata in vigore, con il carico di speranze che portava nelle menti e nei cuori di un popolo martoriato dalla guerra, assetato di libertà, desideroso – in una parola – di democrazia. Quanto faticoso, ma anche entusiasmante dovette essere il cammino che portò a quella Carta di diritti e di doveri, che ancora oggi costituisce modello per i Paesi democratici, e specialmente per quelli annoverabili nell’ambito della “corrente” nota agli studiosi come “costituzionalismo moderno”, lo si può ben immaginare. Ma procediamo con ordine.

Come mi piace dire, il processo che condusse alla nascita della Costituzione italiana si avviò in una storica notte, quella tra il 24 e il 25 luglio del 1943, quando il Gran Consiglio del fascismo «votò una mozione di sostanziale sfiducia nei confronti dell’allora Capo del Governo» (T. Martines, Diritto costituzionale, Milano 2017, 196); da quella “scintilla” si mise in moto un processo che, come si sa, portò al referendum del 2 giugno del 1946 (e quindi alla nascita della Repubblica) nonché all’elezione dei 556 componenti dell’Assemblea Costituente. Non è questa la sede per tentare una ricostruzione storica né per scendere nei dettagli dei lavori preparatori della Costituzione, ma è possibile condividere alcune considerazioni. Per quanto sia a tutti noto, sembra opportuno ricordare come la nascita della Carta sia stato il frutto di uno straordinario incontro di volontà tra ideologie fra loro molto diverse; come si ricorderà, le forze principalmente rappresentate tra i banchi dell’Assemblea furono quella cattolica, quella liberale e quella marxista. Come ben si comprende, le posizioni di partenza erano tutt’altro che vicine, ma ciò che univa i costituenti era il comune ideale anti-fascista; in altre parole, se fuori dall’aula quelle forze politiche si “combattevano” duramente, all’interno di essa riuscivano a dialogare sulla base di valori condivisi, quelli della Resistenza (che risultano ben iscritti nei primi tre articoli della Costituzione). La reazione al fascismo, infatti, e il comune desiderio (o, meglio, l’ambizione) di dotare il Paese di una democrazia e quindi delle libertà fino a quel momento mortificate costituirono il trait d’union, il comune sentire, che rese possibile quanto inizialmente dovette apparire una impresa non poco ardua. In poche parole, quel sogno di donare al Paese tempi di pace e consegnare alla neonata Repubblica una Carta di diritti e di doveri che potesse assicurare alla società italiana, per i secoli a venire, una pacifica, ordinata e prospera convivenza si concretizzò nei due anni, il 1946 e il 1947, nei quali i framers furono impegnati in un dibattito, in alcuni tratti anche aspro, ma sempre connotato da un alto senso dello Stato.

Perché sembra opportuno fare queste considerazioni è presto detto: per prima cosa se anche per un attimo dimenticassimo da dove veniamo (mi riferisco soprattutto ai più giovani) difficilmente saremmo in grado di comprendere a pieno la portata “rivoluzionaria” della nostra Carta costituzionale e a coglierne l’essenza. A questo proposito, mi piace riportare le parole di G.M. Flick: «bisogna diffondere soprattutto nei giovani la conoscenza della resistenza e della Liberazione. Perché da lì proveniamo, dal secondo Risorgimento. La democrazia e la libertà che consideriamo giustamente naturali e scontate, nascono dal sacrificio di intere generazioni»; e ancora: «Resistenza, Liberazione e Costituzione sono intimamente collegate […]. Dalla resistenza al fascismo è venuta la libertà del popolo italiano; dalla libertà è sorta la Repubblica e si è alimentata la democrazia. Alla Costituzione democratica e antifascista è stata affidata la proclamazione di questo principio. Su questo principio la Costituzione fonda i suoi valori fondamentali, l’affermazione dei diritti e dei doveri. La via italiana alla democrazia è passata dall’antifascismo» (Elogio della Costituzione, Paoline, 2017, 21 e 23). Questo era la spirito che mosse la stesura della Carta e tutti gli articoli di essa ne appaiono imbevuti; in altre parole, le previsioni costituzionali non possono che essere interpretate tenendo conto dei valori della Resistenza e quindi muovendo dal comune obiettivo che quelle tre maggiori forze politiche, ideologicamente assai distanti, ebbero. In ognuno dei 139 articoli della Costituzione, com’è ovvio, è possibile scorgere maggiormente la “mano” dell’uno o dell’altro dei partiti che si rifacevano alle correnti ideologiche suddette, ma se si arrivò con successo al risultato finale (e se questo fu straordinario) fu proprio per la condivisione di quello stesso anelito di libertà che suscitò la comune opposizione alla dittatura. Questo è quanto ci consegna la storia e sottovalutare questi dati, oggettivi e incontrovertibili, sarebbe fuorviante e, aggiungerei, irresponsabile.

Alla luce di quanto detto, pertanto, ben si comprende come la Costituzione italiana possa considerarsi la “casa comune” di tutti gli italiani, nella quale trovano tutela anche i diritti dei non cittadini, essendo la persona origine e fine di tutto l’impianto costituzionale, fatto per cui la nostra Carta può dirsi “personalista”; se questo è uno dei caratteri che connotano la Costituzione, occorre ricordare pure che essa viene definita “convenzionale”, in quanto frutto di quell’incontro di diverse correnti di pensiero di cui si è già detto. Altro connotato, poi, è quello della “rigidità”; come si sa, non è possibile revisionare la Carta se non con una procedura aggravata, ex art. 138 Cost., rispetto a quella utilizzata per l’approvazione delle leggi ordinarie; a ciò si aggiunga che non tutto è modificabile, essendo presenti un limite “esplicito” e alcuni limiti “impliciti”. Il primo è rappresentato dalla forma repubblicana (v. art. 139 Cost.), in tal modo escludendosi la possibilità di un ritorno alla monarchia; i secondi sono invece dati dai principi fondamentali che, costituendo la struttura portante, appunto le “fondamenta” dell’intera Costituzione, non si possono revisionare perché se ciò avvenisse non si avrebbe una semplice modifica della Carta, ma si darebbe vita ad una nuova (cfr. Corte cost. n. 1146 del 1988). Tali principi, poi, non sono da considerare solo quelli di cui ai primi dodici articoli, ma sono da rintracciare nell’intera Parte prima del dettato costituzionale (si pensi a tutti gli articoli sulle libertà, dall’art. 13 al 21 e al 33, ai quali si possono aggiungere le previsioni sui diritti sociali, come il diritto allo studio, alla salute, etc…). Inoltre, secondo il sistema partitico del tempo, la scelta per la procedura aggravata avrebbe potuto consentire anche il coinvolgimento delle forze politiche di opposizione nella revisione della Costituzione. Alla luce di quanto detto, allora, pure il carattere della rigidità appare strettamente connesso ai valori della Resistenza; l’intenzione del Costituente fu infatti quella di consegnare una Costituzione “a lungo termine”, ossia in grado di regolare la convivenza all’interno del nostro Paese per i tempi a venire (come, d’altra parte, è nello spirito di tutte le costituzioni e nelle intenzioni di tutti i costituenti), che non fosse agevolmente modificabile dalla maggioranza di turno (sul punto, si avrà modo di tornare in futuro); solo così, infatti, il pluralismo delle idee sarebbe stato garantito e, al tempo stesso, sarebbero rimasti saldi quei valori, iscritti nei principi fondamentali, che della Costituzione costituiscono il genuino spirito.

Infine, la nostra Costituzione è scritta, votata e lunga; questi sono gli altri principali caratteri, sui quali non sembra necessario soffermarsi oltre modo.

Quelle qui proposte sono solo prime considerazioni, che si spera possano offrire qualche spunto di riflessione ai lettori, principalmente ai più giovani e ai non cultori del diritto; l’idea è quella di avviare così un breve cammino fra le trame della Carta costituzionale che, con molta semplicità, possa offrire l’occasione per prestare l’attenzione su quella che nel nostro ordinamento è la “fonte delle fonti” del diritto, la fonte “super-primaria” (com’è definita dalla dottrina costituzionalistica), quella cioè che nella scala gerarchica delle fonti, appunto, sta al di sopra di tutte le altre, dettando così i principi e le regole che stanno alla base della convivenza di tutti noi.

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