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Le parole della filosofia – L’obiezione di coscienza

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Il riconoscimento dell’obiezione di coscienza

Nella maggior parte degli Stati democratici che hanno legalizzato l’aborto, prevale l’idea che l’obiezione di coscienza debba essere riconosciuta come un vero e proprio diritto. Uno Stato che non la riconoscesse, infatti, imporrebbe per legge un’unica morale a tutti, penalizzando coloro che, non condividendola, sarebbero costretti a compiere azioni che violano la propria integrità morale.

Le motivazioni

Va precisato che lo Stato non riconosce diritto di cittadinanza a qualunque “obiezione” morale venga contrapposta alle sue leggi. Affinché possa infatti godere di un riconoscimento pubblico che sia legittimo e sostenibile, una convinzione di coscienza deve avere alcune precise caratteristiche:

A) deve essere sincera, profonda e di natura “morale”, deve cioè riguardare ciò che la persona ritiene “giusto” al di là di ogni ragione di opportunità politica o di convenienza personale e sociale;

B)deve riguardare azioni su cui non c’è un accordo unanime, e su cui esiste una legittima divergenza di opinioni fra persone ragionevoli (appunto l’aborto, o l’uso delle armi, ma non l’incesto, la schiavitù o gli abusi sessuali, unanimemente condannati da ogni persona ragionevole);

C) può essere invocata solo come “obiezione”, e cioè solo per astenersi dall’applicare una norma di legge, e non come “azione”, ossia per giustificarne la violazione.

Non per opportunismo

Per quanto concerne il punto a), le motivazioni dell’obiezione devono realmente essere di “coscienza”, ossia talmente intime e sincere, che indurre una persona ad agire diversamente costituirebbe una grave violazione della sua dignità e della sua integrità morale. Diventare “obiettori” per opportunismo – per esempio per esigenze di avanzamento di carriera nel caso in cui si desideri compiacere un superiore obiettore – o per qualsiasi altra ragione che non esprima un profondo convincimento morale, farebbe perdere all’obiezione di coscienza quella serietà che induce lo Stato a rispettarla.

Convinzioni condivise da tutti, ma degne di rispetto

L’obiezione di coscienza deve inoltre basarsi non solo sulle convinzioni morali del singolo professionista sanitario, ma anche sul riconoscimento sociale che tali convinzioni sono degne di essere rispettate nonostante altri potrebbero non condividerle (punto b).

La convinzione che l’aborto sia moralmente ingiusto perché sopprime un essere umano non ancora nato, in tal senso, può essere considerata degna di rispetto anche per chi non la accetta. Uno Stato democratico non può rendere “illegale” una tale convinzione solo perché non coincide con quella della maggioranza parlamentare che ha approvato la legge. Le convinzioni morali di una persona, in generale, possono essere giuste o sbagliate, ma è certamente sbagliata la pretesa di imporne una per legge quando ci sono buone ragioni per dubitare quale sia quella veramente giusta.

Non costrizione

Proprio in ragione di questa “umiltà”, che gli impedisce di stabilire per legge se una pratica moralmente controversa è giusta o sbagliata, lo Stato riconosce alla coscienza dei singoli un potere di “obiezione”, non di “azione” (punto c). Alla coscienza dei propri cittadini, e solo in determinate circostanze, lo Stato consente cioè la facoltà (negativa) di “astenersi” da quanto è previsto dalla legge, non di “agire (positivamente) contro” la legge.

Non si tratta dunque di consentire al cittadino di “fare qualunque cosa” la sua coscienza gli suggerisca – altrimenti anche il terrorista potrebbe esigere un diritto di agire secondo la propria coscienza – ma di “non costringerlo a fare qualcosa” che egli considera ingiusta.

Viceversa, lo si può costringere a non fare una cosa che egli ritiene giusta, come per esempio, se è un terrorista, lasciarsi esplodere sulla piazza del mercato. In questo caso lo Stato non violerebbe la coscienza del cittadino, visto che se la mia coscienza può rimproverarmi di non fare ciò che, potendolo fare, decido di non fare, non può viceversa rimproverarmi di non aver fatto qualcosa che, benché volessi farla, mi è stato fisicamente impedito di fare: ad impossibilia nemo tenetur.

Libertà di coscienza senza annullare la norma

Solo così, e cioè consentendo l’obiezione che sospende l’applicazione personale di una legge ma non l’azione che la viola, è possibile garantire il rispetto di una norma di legge e, al tempo stesso, la libertà di coscienza di chi la rifiuta. Nel primo caso, infatti, un singolo obiettore che si astiene da quanto previsto dalla legge può essere sostituito da un non obiettore, garantendo comunque il servizio che la legge prevede, nel caso invece di chi, per motivi di coscienza, agisse positivamente contro un divieto di legge, la legge sarebbe infranta [1].

La differenza da un’azione diretta: obiezione e disobbedienza civile

Si pensi al caso di un medico che, in scienza e coscienza, ritenesse di poter tutelare la salute di una paziente praticando un aborto al di fuori dei limiti legalmente consentiti: costui non si starebbe limitando, come il medico obiettore, a non applicare la legge consentendo ad altri colleghi di farlo al suo posto, ma la starebbe direttamente infrangendo. Una simile azione equivarrebbe a una forma di “disobbedienza civile”, che è infatti diversa dall’obiezione di coscienza.

Mentre infatti con l’obiezione di coscienza si chiede di poter essere esonerati dal compimento di un’azione che, pur prevista dalla legge, contrasta con la propria coscienza morale, praticando la disobbedienza civile si intende violare la legge con lo scopo di modificarla, anche se, a violazione avvenuta, il carattere “civile” della disobbedienza impone che ci si assuma la responsabilità dell’azione compiuta, accettando le sanzioni che ne derivano.

Se insomma la disobbedienza civile ha l’obiettivo, politico, di boicottare la legge e di farla abrogare, l’obiezione di coscienza esprime l’esigenza, personale, di astenersi dall’applicarla.


[1] Così nel documento del Comitato Nazionale per la Bioetica, Obiezione di coscienza e bioetica, 12 luglio 2012. Si pensi, a questo riguardo, all’ipotesi di un’obiezione “fiscale”, in cui il cittadino potrebbe invocare la propria coscienza di fronte al dovere di pagare le imposte. In questo caso, naturalmente, “astenersi dall’applicare” la legge equivale ad “agire contro” di essa, dal momento che non vi sarebbe qui alcuna possibilità di “sostituire” il singolo evasore per garantire comunque ciò che la legge richiede. Più complesso, naturalmente, sarebbe il caso in cui una tassa fosse finalizzata a sostenere uno specifico servizio, come appunto l’aborto o una corsa agli armamenti, a cui il singolo contribuente potrebbe opporsi per sinceri motivi di coscienza. 

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